Art. 7.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia del Vallo di Diano-Cilento per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Salerno, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante

 

Pag. 8

dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle due province. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli delle due province e il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Salerno, dei fondi di spettanza della provincia del Vallo di Diano-Cilento.